Codice di Procedura Civile art. 702 ter - [Procedimento ] 1

Antonio Scarpa

[Procedimento ]1 

[[I]. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.]

[[II]. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale 2.]

[[III]. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.]

[[IV]. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.]

[[V]. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.]

[[VI]. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.]

[[VII]. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.]

 

[1] Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, che ha inserito l'intero Capo III-bis. V. art. 3 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69(legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, che ha inserito l'intero Capo III-bis. V. art. 3 d.lg. 1° settembre 2011, n. 150 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 48,   del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149  (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149 /2022 , il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".

[2] La Corte cost. 26 novembre 2020, n. 253, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

Inquadramento

L'art. 702-ter disciplina le attività che il giudice e le parti devono svolgere nell'udienza fissata con il decreto previsto dal comma 3 dell'art. 702-bis.

Trattazione

Il giudice, verificata la propria competenza, deve quindi accertare, sulla base delle difese svolte dalle parti, che queste richiedano un'istruzione sommaria.

Altrimenti, fissa, con ordinanza non impugnabile, l'udienza ex art. 183 ed il procedimento prosegue nelle forme previste per il giudizio a cognizione piena. La norma contempla, in sostanza, una “via di fuga” per il giudice, e quindi per le parti, laddove, al di là delle questioni giuridiche sollevate, la lite non risulti affatto semplice sul piano dell'attività istruttoria (come avviene, ad esempio, ove si deducano prove costituende che possano assumersi in unica udienza, o in più udienze ravvicinate, o risulti la sufficienza delle sole acquisizioni documentali, o appaia addirittura superflua qualsiasi istruzione). La scelta del rito sommario non può, infatti, mai comprimere il diritto delle parti di agire o di resistere in giudizio provando, ovvero il diritto delle parti all'assunzione ed alla valutazione di tutte le prove che siano rilevanti al fine di dimostrare la verità dei fatti che delineano la loro difesa.

La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702-ter, comma 3, presuppone pur sempre, ad avviso della giurisprudenza, che le parti abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate in limine litis (Cass. III, n. 24538/2018).

Sulle domande introdotte con il rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, ritenute dal giudice inammissibili in ragione di una rilevata "incompatibilità strutturale del rito sommario con l'oggetto della domanda", va disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, e non dichiarata l'inammissibilità della domanda ai sensi dell''art. 702-ter,, comma 2; con la conseguenza che l'eventuale decisione di inammissibilità, non rientrando tra le ipotesi per cui è espressamente prevista la non impugnabilità, è di norma appellabile ovvero, se adottata nelle diverse ipotesi in cui per legge è escluso il doppio grado di giudizio, come nel caso dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., o comunque censurabile con lo specifico mezzo di impugnazione previsto (Cass. III, n. 18331/2019).

Si altrimenti sostenuto che la pronuncia di inammissibilità, adottata ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, per erronea scelta del rito, senza disporre il mutamento del rito da sommario ordinario ex art. 702bis a sommario speciale (ex art. 14 d.lgs. 150 del 2011), non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento avente natura meramente processuale che non statuisce in modo definitivo su un diritto soggettivo e che non impedisce la riproposizione della domanda secondo il rito correttamente applicabile (Cass. VI-2, n. 983/2022).

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 novembre 2020, n. 253, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. Come argomentato dalla Corte Costituzionale, se la parte convenuta nel procedimento sommario, la quale proponga una domanda riconvenzionale soggetta a riserva di collegialità, legata a quella principale da un nesso di pregiudizialità, non ha diritto al simultaneus processus, neppure quest'ultimo può esserle precluso dalla prevista pronuncia di inammissibilità, dovendosi lasciare al il giudice la facoltà di valutare le ragioni del convenuto a fronte di quelle dell'attore e, all'esito, mutare il rito, indirizzando la cognizione delle due domande congiuntamente nello stesso processo secondo il rito ordinario, piuttosto che tenerle distinte dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale. E' stata in tal modo corretta l'originaria formulazione della norma, ove la stessa postula che, se la domanda riconvenzionale non rientri tra quelle dell'art. 702-bis, essa debba essere in ogni caso dichiarata inammissibile, sicché il giudice dovrebbe poi procedere col rito sommario a decidere la sola domanda principale. Perché, del resto, sia garantita alle parti del processo civile l'identità di trattamento pretesa dallo stesso art. 111, comma 2. Cost., la comparazione dei poteri ad esse attribuiti deve essere eseguita con riferimento ad uno stesso momento processuale, il quale è da individuarsi nell'atto in cui ciascuna parte espone introduttivamente le proprie ragioni: in questo momento le parti devono, dunque, essere poste in grado di compiere le medesime attività con eguali poteri. Se, perciò, l'attore ha libera facoltà di convenire la controparte con il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. nei casi previsti da questa norma, al convenuto va tuttavia garantita la facoltà sia di proporre riconvenzionale rientrante in questi stessi casi, sia di proporre altrimenti una riconvenzionale che non vi rientri, di cui deve però conoscere lo stesso giudice della causa principale (art. 36 c.p.c.), tanto più ove tale riconvenzionale chieda di decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale (art. 34 c.p.c.). Allorché il convenuto in procedimento sommario di cognizione propone , pertanto, una domanda riconvenzionale che implichi la soluzione di una questione pregiudiziale da risolvere con efficacia di giudicato estranea ai casi di ammissibilità del sommario, al giudice adito va fatto salvo il potere discrezionale di disporre il mutamento del rito sull'intera causa con rimessione al tribunale in composizione collegiale ex art. 281-novies c.p.c.

Si è ritenuta incompatibile con il rito sommario di cognizione la querela di falso (nella specie, proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spettanze professionali dell'avvocato per attività giudiziale, con conseguente necessità che il giudice provveda alla separazione dei giudizi, con sospensione del procedimento di opposizione: Cass. VI, n. 17467/2018).

Se la complessità istruttoria riguarda la sola domanda riconvenzionale, il giudice dispone la separazione di quest'ultima e procede nelle forme sommarie sulla sola domanda principale (art. 702-ter, comma 4).

Così anche, qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295, o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337, comma 2, si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter, comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena ( Cass. I, n. 25660/2020 ).

Nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse di quest'ultimo, il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, exartt. 273 e 274  (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all'eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 40, comma 3 (Cass. VI, n. 31801/2018).

Ne consegue che, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 o dell'art. 337, comma 2 (Cass. VI, n. 21914/2015).

Sono invece applicabili al procedimento sommario le disposizioni in tema di riunione ex artt. 273 e 274, mancata comparizione delle parti, interruzione ed estinzione.

E' parimenti applicabile la disciplina in tema di incompetenza per territorio e per materia del giudice adìto, riassunzione e regolamento di competenza (Cass. VI, n. 17841/2014).

Nel giudizio sommario di cognizione svolto nelle forme di cui all'art. 702-bis, il rilievo della improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepito o rilevato d'ufficio - a pena di decadenza, non oltre la prima udienza e se il procedimento si è esaurito in un'unica udienza, non oltre la sua celebrazione (Cass. III, n. 29017/2018).

L'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702-ter , comma 5, esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 c.c., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporne l'acquisizione d'ufficio (Cass. II, n. 14734/2022; Cass. n. 4485/2014).

Valutata positivamente la sommarietà della causa, il giudice, in base al comma 5 dell'art. 702-ter (del tutto simile all'art. 669-sexies), alla prima udienza, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Si è peraltro precisato in giurisprudenza che il rito sommario previsto dagli artt. 702-bis ss., pur incanalando l'attività dei soggetti del giudizio in una sequenza tendenzialmente atta a snellire i tempi, non impone una decisione allo stato degli atti, dovendo il giudice procedere all'attività istruttoria appropriata al tipo di controversia trattata ed anche a nominare un consulente tecnico d'ufficio, il quale, ove la documentazione al riguardo fornita dalle parti sia incompleta od insufficiente, può provvedere alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di comparazione, data la necessaria valutazione tecnica delle caratteristiche dei beni presi in considerazione (Cass. I, n. 1904/2014).

Dunque, la verifica della compatibilità tra l'istruzione sommaria propria del procedimento di cui agli artt. 702-bis ss. e la fattispecie concretamente portata in giudizio va effettuata con riferimento non alle sole deduzioni probatorie formulate dalle parti, bensì all'intero complesso delle difese ed argomentazioni che vengono svolte in quel dato giudizio, tenendo conto, tra l'altro, della complessità della controversia, del numero e della natura delle questioni in discussione (Cass. I, n. 6563/2017).

Il comma 6 dell'art. 702-ter stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e per la trascrizione della domanda giudiziale.

Con la stessa ordinanza il giudice pronuncia in ogni caso sulle spese ai sensi degli artt. 91 ss.

È peraltro ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione afferente a procedimento sommario ex art. 702-bis e ss., trattandosi di rito avente natura cognitiva e non cautelare (Cass.  S.U., n. 11512/2012).

Quanto al reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale in tema di provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, soggetto, ai sensi degli artt. 3 e 26 d.lgs. n. 150/2011, agli artt. 702-bis e 702-ter, commi 1, 4, 5, 6 e 7, si è osservato come tali norme nulla dispongano relativamente alla pubblicità delle udienze, per cui opera il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, ma deve essere assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica (Cass. II, n. 9041/2016).

Bibliografia

Arieta, Il rito «semplificato» di cognizione, in judicium.it.; Balena, La nuova psuedo-riforma della giustizia civile (un primo commento della l. 18 giugno 2009, n. 69, in judicium.it, 2009; Biavati, Appunti introduttivi sul nuovo processo a cognizione semplificata, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 188 ss; Briguglio, Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile, in Giust. civ. 2009, 6, 259 ss.; Carratta, Nuovo procedimento sommario di cognizione e presupposto dell'«istruzione sommaria»: prime applicazioni, in Giur. it. 2010, 905 ss.; Consolo, La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura, in Corr. giur. 2009, 883 ss.; Giordano, Il procedimento sommario di cognizione, in Giur. mer. 2009, 5, 1210 ss.; Lupoi, Sommario (ma non troppo), in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 4. 1225 ss.; Porreca, Il procedimento sommario di cognizione: un rito flessibile, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2010, 3, 823 ss.; Luiso, Il procedimento sommario di cognizione, injudicium.it.; Menchini, L'ultima «idea» del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione, in judicium.it.; Olivieri, Il procedimento sommario (primissime note), in judicium.it.

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